Parla il cardinal Bagnasco

Ma la Costituzione esclude un trattamento coatto

di Antonio Del Pennino

La sollecitazione del Cardinal Bagnasco affinché il Parlamento faccia una legge sul fine vita, contenuta nel suo discorso di apertura del Consiglio permanente della CEI, è un fatto di notevole rilevanza che non può essere sottovalutato.

E' la prima volta che un'autorità ecclesiastica sottolinea, sia pure con cautela ed indicando alcuni limiti, la necessità che anche il nostro paese adotti una legge sulle cosiddette dichiarazioni anticipate di volontà.

Certo a questo l'alto prelato è stato indotto dalla sentenza della prima Sezione Civile della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, contro la quale improvvidamente le Camere hanno promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale. Sta di fatto però che il richiamo al Parlamento perché legiferi in materia, fatto dal Presidente della CEI, appare un approccio assai più "laico" di quello di coloro che, invece di assumere un'iniziativa legislativa, hanno preferito sollevare quel conflitto, nella speranza di guadagnarsi la benevolenza di Oltre Tevere.

Detto questo, però, rimangono irrisolti alcuni problemi nodali su cui si arenò il dibattito nella passata legislatura. Problemi rispetto ai quali l'intervista resa da monsignor Sgreccia al " Corriere della Sera" di martedì sembra porre alcuni paletti ancor più rigidi rispetto al discorso del Cardinal Bagnasco, che pure ha affrontato gli stessi temi.

Mi riferisco in particolare all'alimentazione e all'idratazione artificiale che non si intendono considerare trattamenti terapeutici e che, quindi, andrebbero esclusi dalla disponibilità di decisione di colui che stende le dichiarazioni anticipate di volontà.

Si tratta di un tema controverso, ma occorre in proposito ricordare che – a differenza di quanto avvenuto nella passata legislatura - nel corso della XIV fu approvato all'unanimità dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato un testo (il cui iter si bloccò per la fine della legislatura) nel quale idratazione e alimentazione artificiali non venivano escluse dalla possibilità di decisione dell'estensore delle dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari.

Ora, mentre permangono dubbi sul carattere dell'idratazione artificiale, non si può certo – come ha sottolineato martedì, sempre sul "Corriere della Sera", il Sen. Marino – imporre l'alimentazione contro la volontà del paziente.

Su questi punti va ricercato un ragionevole compromesso, purché si riconosca alle disposizioni, rese in forma certa ed esplicita, carattere vincolante anche per il medico.

Certo, oggi appare più praticabile una soluzione legislativa. Che però non potrà mai violare l'art. 32 della Costituzione, in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario.

Se qualcuno pensasse di ignorare il dettato costituzionale non potrebbe trovare il consenso dei repubblicani.